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La Corte di Giustizia della Comunità Europea, su rinvio pregiudiziale del Tribunale olandese chiamato a giudicare la validità del marchio di forma raffigurante la sedia TRIPP TRAPP della Stokke A/S, si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 3 della Direttiva 89/104/CEE, che prevede che un marchio di forma non possa essere registrato se sia costituito esclusivamente da una forma a) imposta dalla natura del prodotto; b) necessaria per ottenere un risultato tecnico c) che conferisce valore stanziale al prodotto. La Corte ha precisato che gli impedimenti previsti dalla norma non possano essere cumulati tra di loro, nel senso per cui un marchio di forma potrà essere dichiarato nullo solo se costituto esclusivamente da caratteristiche che ricadono nell’una o nell’altra categoria di divieti normativi sopra citati. Il principio di diritto espresso dalla Corte lascia dunque intendere che la presenza di una combinazione di caratteristiche data da taluni aspetti della forma che dipendano dalla natura del prodotto, da altri che invece servano per conferire al prodotto un’utilità funzionale e da taluni altri ancora che conferiscano al prodotto valore sostanziale, non possa costituire un valido motivo di nullità del marchio. La pronuncia in commento affronta un tema poco approfondito dalla giurisprudenza italiana ed è senz’altro di grande rilevanza pratica, perché offre un argomento in più a difesa di un marchio di forma nei confronti delle (non rare) azioni di nullità fondate sul rilievo della molteplicità di funzioni svolte dalle caratteristiche estetiche del prodotto. Avv. Massimiliano De Santis


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