Con sentenza pubblicata il 15.06.2022, il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da Gm Comunicazione S.r.l., società fornitrice del servizio di media audiovisivo “Life 120” ideato da Adriano Panzironi e suo fratello Roberto, e trasmesso sul canale 61 del digitale terrestre, avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dall’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (in seguito: AGCOM) in data 27.03.2019.
Con questa ordinanza, l’AGCOM – infliggendo una sanzione complessiva di € 264.967,50 – aveva accertato che le informazioni pubblicitarie veicolate sul predetto canale erano in contrasto con la normativa di settore e in particolare con alcune disposizioni del Testo Unico della Radiotelevisione – il D.Lgs. 177/2005 – in quanto potenzialmente lesive della salute degli utenti, tali da diminuire il senso di vigilanza e di responsabilità verso i pericoli connessi al corretto uso dei farmaci, in particolare sotto il profilo della mancata assunzione degli stessi, o del tipo di alimentazione da seguire. Ed infatti, per un verso, le testimonianze rese da soggetti che avrebbero ottenuto la regressione o, in alcuni casi, perfino la guarigione da malattie anche gravi apparivano idonee a diffondere un messaggio di sfavore verso la medicina tradizionale e di favore nei confronti degli integratori commercializzati da Panzironi. Per altro verso, le modalità della trasmissione (approfondimenti divulgativi, interrotti da televendite) impedivano di cogliere la natura commerciale dell’informazione, soprattutto al telespettatore in uno stato di particolare vulnerabilità, in quanto affetto da patologie più o meno gravi, eludendo in tal modo le normali regole di avvedutezza che l’utente sarebbe indotto ad attivare se fosse a conoscenza del fatto che la trasmissione di informazioni che gli vengono offerte hanno di fatto natura promozionale.
Una testimonianza è stata contestata in particolare: quella in cui apparivano una minore diversamente abile, affetta da una rara e grave patologia neurologica dello sviluppo e un moderatore che, alla presenza di Panzironi, intervistava i genitori della minore che descrivevano i sintomi gravi della patologia e riferivano che tali sintomi e le condizioni generali della figlia fossero migliorate grazie all’uso degli integratori “Life 120”; subito dopo la testimonianza aveva inizio la televendita degli stessi integratori. L’Autorità ha ritenuto che la diffusione delle immagini e delle informazioni riguardanti la minore, vietata dal Codice di autoregolamentazione media e minori, non era neppure in alcun modo giudicata al proseguimento di un interesse oggettivo della minore medesima e dunque la sua immagine non poteva essere utilizzata.
La ricorrente si è difesa sostenendo che le testimonianze contenute nella trasmissione non possono essere qualificate come “comunicazioni commerciali” ma costituiscono una semplice divulgazione di esperienze di vita, durante la quale non si fa riferimento all’integrazione, ma solo al cambiamento dello stile di vita. E’ noto che una corretta alimentazione ed un serio esercizio fisico rappresentano il modo per migliorare e combattere molte patologie. Nessuno avrebbe mai incoraggiato, neanche velatamente, la mancata assunzione di farmaci o la loro sostituzione con lo stile di vita Life 120, mentre le affermazioni relative ai benefici degli integratori sono basate su numerosi studi scientifici. Di conseguenza, la sanzione irrogata lederebbe il diritto di stampa, di cronaca e di libera manifestazione del pensiero sia della ricorrente che di tutti i soggetti che hanno reso le testimonianze spontaneamente. Quanto alla testimonianza della diversamente abile, la ricorrente ha dedotto che la minore era semplicemente presente in video e non ha detto alcunché, oltre al fatto che la telepromozione non era stata trasmessa immediatamente dopo la testimonianza ma dopo la sigla del programma.
Ma l’Autorità ha respinto i rilievi mossi dalla ricorrente, ritenendo che la programmazione unitariamente considerata fosse strumentale a pubblicare i prodotti e possa pertanto definirsi come informazione commerciale; né il fatto che la divulgazione dello stile di vita “Life 120” abbia anche finalità ulteriori, di natura non economica, può impedire – secondo l’Autorità – l’applicazione della specifica disciplina sulle informazioni commerciali a tutela degli utenti. Inoltre, anche se nessuno ha incoraggiato la sospensione della medicina tradizionale, la circostanza che in modo continuo ed insistente nell’arco della intera giornata vengano trasmessi approfondimenti e testimoniane in cui si da atto dei benefici (miglioramento o addirittura guarigione) ottenuti in diretta conseguenza dell’adozione dello stile di vita “Life 120” (comprensivo dell’assunzione degli integratori) è certamente idonea ad ingenerare nei telespettatori una sfiducia, o quanto meno un forte dubbio, sull’efficacia della medicina tradizionale. Pertanto, a fronte della necessità di tutelare il diritto alla salute, il diritto alla libera manifestazione del pensiero deve ritenersi regressivo, come peraltro espressamente previsto dall’art. 3 D.Lgs. 177/2005, secondo cui la tutela della libertà di espressione di ogni individuo deve avvenire “nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità delle persone, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore”.
Ma quello in commento non è l’unico provvedimento a carico del Panzironi; quest’ultimo, in passato, è stato sanzionato due volte dall’Antitrust per pubblicità ingannevole e, tra l’altro, è stato pure rinviato a giudizio per abuso della professione medica. Anche molte associazioni mediche denunciano la pericolosità del fenomeno mediatico innescato dal Panzironi, perché il metodo propugnato dal teleimbonitore si riferisce a malattie particolarmente diffuse, come il diabete, il cancro o le patologie neurodegenerative, per le quali una comunicazione fuorviante sull’appropriato percorso di cura finirebbe per avere pesanti ricadute in termini di sanità pubblica. Non mancano, però, i sostenitori di Panzironi, i quali ritengono che la sua dieta sia rivoluzionaria e sono accorsi a difenderlo perfino nelle aule di Tribunale.
Una cosa è certa anche per la legge: sulla salute non si scherza!
Avv. Luciana Porcelli
categoria:Pubblicità e comunicazione d’impresa