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Privacy e diritti della personalità

Il Garante privacy ha avuto modo di occuparsi di recente del diritto di accesso da parte del dipendente ai propri dati di geolocalizzazione conservati dal datore di lavoro (cfr. prov. n. 403/2023 – doc web n. 9936174).

In particolare, il Garante ha affermato che il datore di lavoro, a seguito di specifica richiesta di accesso, ha il dovere di fornire al dipendente richiedente i dati di geolocalizzazione trattati attraverso il GPS dello smartphone aziendale. Nel caso sottoposto al suo esame, il Garante ha accertato che tale accesso non era stato garantito e ha sanzionato il datore di lavoro per non aver permesso ai dipendenti di conoscere i dati GPS utilizzati per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

Per il Garante, che ha espressamente richiamato l’orientamento della Corte di Giustizia UE sull’ampia portata del diritto d’accesso, non è sufficiente indicare le sole finalità del trattamento (nel caso di specie: verifica del luogo esatto dell’effettuazione delle letture dei contatori gas / energia allo scopo di scongiurare irregolarità e/o anomalie delle informazioni rilevate), ma è necessaria una vera e propria disclosure dei dati relativi alla posizione geografica dei lavoratori.

Il Garante ha precisato, infine, che se la società non avesse voluto dare riscontro alle richieste avrebbe comunque dovuto indicare i motivi specifici del mancato soddisfacimento delle istanze di accesso; cosa che era mancata nel caso in esame.

Avv. Santina Parrello


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