FTCC | Studio Legale Associato

FTCC

News

La Corte di Giustizia è stata recentemente chiamata a pronunciarsi sulla definizione di “parodia”, rilevante perché la direttiva 2001/29/Ce prevede, come limite al diritto d’autore, l’utilizzo dell’opera protetta “a scopo di caricatura, parodia o pastiche”. La questione prende le mosse da una controversia che oppone gli eredi del fumettista belga Willy Vanderstend (noto per la serie Suske en Wiske) a il signor Deckmyn, membro del partito indipendentista fiammingo Vlaams Belang, e il Vrijhedsfonds (associazione senza scopo di lucro, il cui obiettivo statutario consiste nel sostenere il partito). Nel corso di un ricevimento di Capodanno, il signor Deckym ha distribuito alcuni calendari, che raffiguravano sulla copertina un’immagine molto simile a quella presente sulla copertina di un albo di Suske en Wiske. Ritenendo che il calendario, e la sua distribuzione al pubblico, violassero i loro diritti, gli eredi Vanderstend presentavano ricorso al Tribunale di Brussel, che accoglieva le loro doglianza. Presentando appello avverso tale decisione, il signor Deckmyn e il Vrijhedsfonds facevano valere la scriminante dell’uso parodistico dell’opera, sotto il profilo della caricatura politica, mentre gli eredi sostenevano che l’uso fatto non potesse integrare i requisiti della parodia. La Corte Belga sospendeva quindi il procedimento, chiedendo alla Corte di Giustizia anzitutto se la nozione di “parodia” debba essere una nozione autonoma di diritto dell’UE (ovvero se deve avere la medesima definizione in tutti gli Stati membri), in caso di risposta affermativa, se per poter essere definita “parodia” un’opera debba presentare quelle caratteristiche indicate dagli eredi Vandersted (ovvero essere dotata di originalità, di un proprio carattere tale da distinguerla dall’opera originale, se debba essere umoristica o canzonatoria, e se debba indicare l’opera oggetto di parodia), oppure altre. La Corte di Giustizia anzitutto afferma che, in applicazione del principio di uguaglianza e di quello dell’uniforme applicazione del diritto, i termini delle disposizioni di legge comunitarie, quando non rinviino espressamente alla normativa nazionale (come nel caso di specie), devono essere oggetto di un’interpretazione autonoma ed uniforme, e quindi debbano essere intese nello stesso modo in tutti gli Stati. Affermato tale principio, la Corte passa poi a chiarire cosa debba intendersi con “parodia”. Le caratteristiche essenziali della parodia sono essenzialmente due: da un lato quella di evocare un’opera preesistente – presentando percettibili differenze rispetto alla seconda; dall’altro quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio. Non ritiene la Corte debbano essere presenti altri requisiti, né quelli indicati dagli eredi, né altri. La Corte poi affronta un’altra questione, demandandone però la risoluzione in concreto al Giudice nazionale: il contemperamento di interessi tra il diritto di manifestazione della propria opinione (spettante al signor Deckmyn, al Vrijhedsfonds e al Vlaams Belang) e il legittimo interesse dei titolari del diritto d’autore a non vedere l’opera associata al messaggio discriminatorio che la parodia (pacificamente) veicola. Non rimarrà quindi che aspettare al pronuncia della Corte Belga su quest’ultimo interessante punto. Avv. Chiara Pappalardo


categoria:News