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Il 7 giugno u.s. è stata pubblicata la sentenza n° 7020/2016 del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, che si è pronunciata, fra l’altro, in tema di menzione del nome dell’autore di filmati pubblicitari.

L’autore e la casa di produzione dei filmati hanno dedotto in giudizio la diffusione non autorizzata dei video in questione su internet da parte della società automobilistica e la mancata citazione del nome dell’autore e del produttore delle opere, con conseguente richiesta di condanna risarcitoria di tale società per la violazione dei diritti patrimoniali e morali di copyright.

Dalle evidenze documentali (i.e.: fatture e preventivi di alcuni filmati) era invece emersa l’avvenuta cessione alla società automobilistica anche dei diritti di utilizzazione dei filmati su internet e, pertanto, il Tribunale ha rigettato le pretese attoree di risarcimento del danno per l’utilizzo dei video su internet.

E’ stata invece integralmente accolta la domanda di accertamento della violazione del diritto morale dell’autore per non essere stato citato nei video diffusi su internet dalla casa automobilistica (non quella analoga avanzata dalla società di produzione, per carenza di titolarità attiva, avendo tale diritto natura personalissima riconducibile alla sola persona fisica).

A propria discolpa la casa automobilistica ha sostenuto l’esistenza di un uso negoziale di mancata menzione del nome dell’autore nella pubblicità, in considerazione dei tempi ridottissimi di durata di essa e della sua funzione reclamizzante, come pure confermato dalla sentenza della Cassazione n. 4723/2006.

Di diverso avviso i giudici milanesi, secondo cui, nella vicenda in esame vi sarebbero differenze rilevanti rispetto al caso esaminato dalla Suprema Corte. In particolare: a) la durata dei video di 7-10 minuti anziché di pochi secondi; b) la consegna dei video da parte dell’autore con la menzione del suo nome; c) la diffusione da parte della casa automobilistica di alcuni video riportando il nome dell’autore.

Pertanto, il Tribunale di Milano ha condannato la casa automobilistica a risarcire all’autore il danno liquidato in via equitativa in euro 75.000,00 (importo pari ad un terzo del valore di ciascuna cessione dei diritti di sfruttamento dei video) ed inibito ad essa la pubblicazione dei filmati pubblicitari senza la menzione dell’autore.

In conclusione, i credits nei filmati pubblicitari sono stati riconosciuti all’autore dal foro milanese proprio per le peculiarità del caso concreto e per le notevoli divergenze dei filmati in questione rispetto ai classici spot pubblicitari.

Avv. Santina Parrello


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