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Il decreto trasparenza in vigore dallo scorso mese di agosto (cfr. d.lgs. n° 104/2022) ha introdotto nel nostro ordinamento alcuni obblighi informativi e adempimenti a carico del datore di lavoro (pubblico e privato), che sono strettamente connessi al trattamento dei dati personali dei dipendenti. 

In particolare, il decreto, secondo la recente interpretazione che ha reso il Ministero del lavoro con la circolare n° 19/2022, prevede che il datore di lavoro abbia l’obbligo di informare il dipendente quando la disciplina il rapporto di lavoro sia interamente rimessa all’attività decisionale di sistemi automatizzati.

Per il Ministero ciò accade, ad esempio, nelle seguenti ipotesi:

  1. assunzione o conferimento dell’incarico tramite chatbot durante il colloquio, profilazione automatizzata dei candidati, screening dei curricula, software per il riconoscimento emotivo e test psicoattitudinali;
  2. gestione o cessazione del rapporto di lavoro con assegnazione o revoca automatizzata di compiti, mansioni o turni, definizione dell’orario di lavoro, analisi della produttività, determinazione delle retribuzioni, promozioni attraverso analisi statistiche, strumenti di data analytics o machine learning.

In questi casi, il datore di lavoro dovrà rendere ai propri dipendenti e alle rappresentanze sindacali aziendali le seguenti informazioni:

  1. gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l’utilizzo dei sistemi automatizzati in questione;
  2. gli scopi e le finalità di tali sistemi;
  3. la logica e il funzionamento di tali sistemi;
  4. le categorie di dati e i perimetri principali utilizzati per programmare o addestrare tali sistemi (inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni);
  5. le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità;
  6. il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi automatizzati e le metriche utilizzate per misurare i parametri, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.

Infine, il datore di lavoro sarà anche tenuto ad effettuare una valutazione d’impatto (DPIA) in relazione ai trattamenti in questione.
 

Avv. Santina Parrello


categoria:Diritti della personalità