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Il Garante Privacy ha recentemente dichiarato illecito l’invio di messaggi promozionali per e-mail, effettuato da una società senza avere preventivamente acquisito dagli utenti, che si erano in precedenza registrati ad un servizio di newsletter, un consenso libero e specifico per la finalità promozionale ai sensi degli artt. 23 e 130 del Codice Privacy. Nel corso dell’istruttoria, aperta in seguito alla segnalazione di un utente che lamentava la ricezione di spam pubblicitario, il Garante ha accertato che nell’iscriversi alla newsletter l’utente aveva espresso solo un consenso omnicomprensivo per il generico trattamento del proprio indirizzo e-mail. In futuro, pertanto, la società destinataria del provvedimento del Garante potrà utilizzare i dati raccolti esclusivamente per la fornitura del servizio (i.e.: invio della newsletter); se invece vorrà inviare e-mail promozionali dovrà modificare il form di registrazione al servizio predetto in modo da consentire agli utenti la possibilità di esprimere un preventivo consenso “ad hoc” per la ricezione di e-mail promozionali, raccogliere tale consenso e tenerne traccia documentale (cfr. provv. n° 427 del 25.9.2014; doc. web n. 3457687). Avv. Santina Parrello


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