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Con sentenza del 22.1.2015 (C-441/13 Hejduk) la Corte di Giustizia è tornata a pronunciarsi suicriteri di individuazione della giurisdizione competente a decidere dei casi di illeciti commessi online, confermando l’applicabilità del cd. “criterio dell’accessibilità”.

Nella fattispecie all’origine la Sig.ra Hejduk, chiedeva al Tribunale Commerciale di Vienna – dove risiede – di condannare la società di architettura EnergieAgentur – con sede in Germania – a risarcire i danni cagionati dalla pubblicazione sul proprio sito internet di alcune foto della stessa Hejduk, di cui veniva altresì permesso il donwload agli utenti, senza menzione della paternità della fotografa. La società convenuta eccepiva la competenza del giudice tedesco, in luogo di quello austriaco adito dall’attrice, in ragione della circostanza che la condotta asseritamente lesiva dei diritti della Hejduk consisteva nell’upload delle fotografie sul sito internet della convenuta, avvenuto in Germania.

Per dirimere la controversia, alla Corte è stato richiesto di interpretare l’art. 5(3) del Reg. n. 44/2001 (Bruxelles I) il quale dispone che nella materia di illeciti civili dolosi o colposi la causa debba essere instaurata “davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”. In particolare, al giudice del rinvio premeva stabilire se per “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” dovesse intendersi il luogo dove si è verificato l’evento causale all’origine del danno (nel caso di specie l’upload delle fotografie) ovvero il luogo nel quale si è verificata l’asserita lesione del diritto (dunque il luogo dal quale è possibile accedere ai contenuti lesivi). Per giurisprudenza costante la Corte ha dimostrato di accogliere entrambe le interpretazioni, permettendo all’attore di scegliere se instaurare la causa davanti all’uno o all’altro giudice (C-360/12, Coty Germany).

Tale orientamento è stato confermato nella sentenza in esame, con la quale la Corte ha ritenuto sussistente la giurisdizione austriaca, proprio in ragione della possibilità di accedere ai contenuti lesivi dei diritti della Sig.ra Hejduk anche dagli apparecchi situati in tale stato. La Corte ha tuttavia precisato che, poiché la tutela del diritto d’autore accordata dalla legge austriaca ha valore normativo solo in detto Stato, il giudice adito secondo il criterio applicato nel caso di specie è competente a conoscere solo del danno cagionato sul territorio di detto Stato.

Un ultimo – doveroso – appunto: il Regolamento Bruxelles I è stato abrogato, e dal 12.1.2015 è in vigore il Regolamento n. 1215/2012 (Bruxelles I bis). Quest’ultimo riproduce all’art. 7(2) il medesimo testo dell’art. 5(3) Bruxelles I, oggetto di interpretazione nel caso esaminato. Per questo motivo pare corretto ritenere che le conclusioni cui è pervenuta la Corte siano applicabili anche alla disposizione del nuovo Regolamento.

Avv. Matteo Barbieri


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