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Con sentenza n. 6403 del 20 maggio 2016 il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, ha definito una controversia avente ad oggetto (anche) la sottrazione e l’indebito utilizzo della lista clienti di un’impresa da parte di un collaboratore infedele che, all’esito del rapporto di collaborazione, ha avviato un’attività in concorrenza con l’ex datore di lavoro.

In proposito, il Tribunale ha affermato che le informazioni relative ai nominativi, al fatturato e alle esigenze (anche di modalità di contatto) dei clienti, contenute negli schedari di un’impresa, rappresentano un importante patrimonio aziendale ─ anche se non posseggono i requisiti previsti dagli artt. 98 e 99 c.p.i. per la tutela delle informazioni segrete ─ la cui sottrazione attribuisce al collaboratore infedele un indebito vantaggio concorrenziale, consistente nel risparmio dei costi tipicamente connessi alla ricerca e acquisizione della clientela.

D’altro canto, il sistematico contatto da parte del collaboratore infedele dei clienti dell’ex datore di lavoro costituisce un’attività evidentemente finalizzata, non soltanto al risparmio di costi, ma anche alla sottrazione di una rilevante parte dell’avviamento commerciale di quest’ultimo.

Per tali motivi, il Tribunale di Milano ha affermato che la sottrazione e l’indebito utilizzo della lista clienti di un concorrente integra gli estremi della concorrenza sleale e deve essere conseguentemente inibita.

Avv. Carlo Polizzi


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