Il 2 agosto 2026 sono divenuti applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (AI Act). Le nuove disposizioni introducono specifici obblighi di riconoscibilità per determinati contenuti generati o manipolati mediante sistemi di intelligenza artificiale.
Particolare attenzione dovrà essere prestata all’utilizzo di immagini, video, registrazioni vocali e altri contenuti sintetici suscettibili di essere confusi con contenuti autentici (i cd. Deep Fake). In tali casi, il soggetto che utilizza il sistema di IA (deployer) è tenuto a fornire informazioni chiare e appropriate circa l’origine artificiale del contenuto.
Gli obblighi di trasparenza assumono particolare rilievo anche nel settore della comunicazione commerciale. L’impiego di avatar virtuali, testimonial generati artificialmente, voci sintetiche o contenuti pubblicitari creati mediante intelligenza artificiale richiede una valutazione attenta non solo ai sensi dell’AI Act, ma anche alla luce delle norme in materia di pubblicità, pratiche commerciali scorrette e tutela dei consumatori.
L’applicazione pratica delle nuove disposizioni costituirà uno dei principali temi interpretativi dei prossimi mesi, soprattutto con riferimento all’individuazione delle informazioni necessarie per assicurare una effettiva riconoscibilità dei contenuti generati o modificati tramite sistemi di intelligenza artificiale.
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