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Il Decreto Legge n. 132 del 12.09.2014, convertito con Legge n. 162 del 10.11.2014, ha, introdotto misure urgenti di “degiurisdizionalizzazione” delle controversie civili, tra cui, l’istituto della negoziazione assistita. Trattasi di strumento di risoluzione di vertenze, concernenti diritti disponibili (per cui non sia prevista la mediazione obbligatoria), alternativo a quello contenzioso.

Prima di avviare la negoziazione, è necessario concludere, in forma scritta, con l’assistenza di uno o più avvocati, la c.d. “convenzione di negoziazione assistita”, ossia un accordo con cui le parti si impegnano a “cooperare in buona fede e con lealtàal fine di comporre amichevolmente la vertenza tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo; la convenzione deve avere un contenuto minimo, dovendo precisare l’oggetto della controversia ed il termine entro cui negoziare (non inferiore ad un mese, non superiore a tre mesi e prorogabile di 30 gg. su accordo delle parti).

L’accordo eventualmente raggiunto all’esito della negoziazione costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Dal 9.02.2015 è entrata in vigore la negoziazione assistita obbligatoria: chi intende  agire giudizialmente in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti, ovvero per ottenere il pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000,00 euro, ha ora l’obbligo di dare preventivo seguito alla negoziazione assistita, salvo si tratti di controversie concernenti obbligazioni derivanti da contratti tra professionisti e consumatori ovvero si opti per una delle procedure giudiziarie indicate dal legislatore (procedimento di ingiunzione, di consulenza tecnica preventiva finalizzata alla composizione della lite etc…).

Non è dato sapere se il nuovo strumento di gestione dei conflitti sortirà l’esito perseguito dalla riforma. Molto dipenderà dalla capacità degli avvocati e delle parti, loro assistite, di cogliere il profondo cambiamento in atto in materia di “giustizia” e, nel comune sforzo di rendersene protagonisti, di considerare la negoziazione assistita (soprattutto nei casi in cui sia obbligatoria), non un ostacolo all’affermazione dei diritti, ma una concreta opportunità di pervenire, velocemente e con garanzia di piena legalità (assicurata dall’assistenza degli avvocati), ad una soluzione avente natura “esecutiva” (al pari di un sentenza), frutto di una “scelta” condivisa tra le parti, secondo regole “procedurali” che loro stesse avranno “scelto” di adottare, nell’esercizio del loro potere di autoregolamentazione.

Siamo dunque pronti ad assumere un ruolo centrale nella soluzione dei conflitti?

Avv. Rosanna Bisegna


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