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La Corte di Giustizia si è recentemente pronunciata su un’interessante questione relativa ai limiti dell’esaurimento comunitario del diritto d’autore ed in particolare del diritto esclusivo di distribuzione (sentenza 22 gennaio 2015, causa C-419/13 – Art & Allposters International BV/Stichting Pictoright).

L’esaurimento del diritto (previsto nel nostro ordinamento sia per le privative industriali, quali marchi e brevetti, sia per il diritto d’autore) è il principio secondo il quale una volta che un bene(coperto da un diritto di privativa) è stato immesso in commercio nel territorio dell’Unione da parte del titolare o con il suo consenso, questi non può più opporsi alla sua ulteriore circolazione.

La giurisprudenza ha da tempo elaborato una serie di limiti a questo principio. In tema di marchi ha sancito che non opera l’esaurimento, e pertanto il titolare può opporsi ad ulteriori commercializzazioni del prodotto, quando il suo aspetto o il suo contenuto sono stati manipolati (ad esempio nel caso in cui sia stata modificata la confezione originale).

La sentenza si è occupata di una questione per certi versi assimilabile all’ipotesi di cui sopra. La controversia principale nasce tra Stichting Pictoring, collecting society olandese che tutela, tra l’altro, i diritti di rinomati pittori, e Art & Allposters, società che commercializza tramite internet poster e altre riproduzioni delle opere di tali artisti. In particolare la Allposters offre anche riproduzioni su tela: conun processo denominato “canvas transfer”, l’immagine presente sul poster cartaceo viene trasferita, mediante un procedimento chimico, su una tela montata su legno, scomparendo dal poster originale. Viene utilizzato il medesimo inchiostro, e quindi da ogni poster può essere ottenuta una sola tela.

Ed è proprio questo procedimento che ha dato luogo alla questione sottoposta alla Corte: si tratta infatti di una mera modifica del supporto materiale su cui l’opera è stata incorporata e venduta per la prima volta nel territorio dell’Unione, alla quale il titolare dei diritti d’autore non può opporsi per il principio dell’esaurimento; oppure le modiche sono tali da creare un nuovo oggetto in cui viene incorporata l’opera, e pertanto tale nuova riproduzione rientra nel diritto esclusivo del titolare?

La risposta della Corte, in qualche modo in linea con quanto affermato in materia di marchi, è stata la seconda: non si ha esaurimento quanto l’opera protetta ha subito una sostituzione del proprio supporto, e a seguito di ciò è stata nuovamente immessa sul mercato. Non avendo i titolari acconsentito alla distribuzione dei trasferimenti su tela, questi si vedrebbero altrimenti privati della possibilità di vietarne la distribuzione o di esigere un adeguato compenso per lo sfruttamento commerciale delle loro opere. Infatti il valore delle riproduzioni su tela, come pacificamente ammesso dalle parti, supera in maniera significativa quello dei poster.

Avv. Chiara Pappalardo


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