FTCC | Studio Legale Associato

FTCC

News

Nel giugno scorso, il cosiddetto decreto competitività aveva introdotto un nuovo caso di esclusione dalle manifestazioni a premio, così descritto dall’art. 6 co. 1 D.P.R. 430/2001: “c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d’ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta”. L’ambito di applicazione della norma aveva formato oggetto di una ridda di ipotesi, che ne proponevano interpretazioni contrastanti, quali estremamente ampie e quali invece restrittive. Con nota 20 novembre 2014, inviata a numerose associazioni di categoria, il Ministero dello Sviluppo Economico ha finalmente reso nota la sua posizione, precisando che:  il nuovo caso di esenzione si applica solo alle operazioni a premio, e non ai concorsi;  i premi possono essere costituiti sia da buoni acquisto che da buoni sconto, in entrambi i casi sia cartacei che digitali. Tali buoni possono essere utilizzati sia sull’intera spesa successiva, sia su categorie di prodotti specificamente individuate;  la spesa che dà diritto al premio può essere considerata anche come somma di più atti d’acquisto, con o senza una soglia d’ingresso. Sono quindi compresi nell’esenzione anche i buoni offerti come premio nelle collection a punti;  inoltre, la spesa che dà diritto al premio può essere sia la spesa complessiva effettuata presso il punto vendita, sia la spesa relativa all’acquisto di un unico prodotto o servizio o di una combinazione di prodotti o servizi specificamente individuata;  i buoni (buoni sconto o buoni acquisto) possono venire utilizzati solo nel punto vendita che li ha emessi (ivi compresi i siti di e-commerce), o in punti vendita appartenenti alla stessa insegna;  l’esenzione si applica tuttavia anche alle imprese produttrici, sfornite di propri punti vendita, a condizione che l’operazione sia svolta in associazione con una o più imprese operanti nell’area della distribuzione commerciale, presso i cui punti vendita i buoni vengano emessi a fronte dell’acquisto del prodotto promozionato, e successivamente scontati. In questi casi però l’impresa organizzatrice dell’operazione e le imprese associate devono dare adeguata informazione di tale possibilità, ed elencare nel materiale pubblicitario della promozione tutti i punti vendita presso cui il buono è spendibile. A seguito delle precisazioni fornite dal MISE, l’ambito di applicazione della nuova forma di esenzione si configura dunque senz’altro più ampio di quanto non potesse apparire ad una prima lettura della norma. Avv. Paolina Testa


categoria:News