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Con la recente sentenza n. 19888 del 22.09.2014, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto alla quietanza natura di confessione stragiudiziale, con efficacia di piena prova dell’avvenuto pagamento, ma solo quando essa sia resa al debitore. In tal caso, qualora il creditore intenda contestarne in giudizio la veridicità, dovrà provare, con ogni mezzo, di aver erroneamente ritenuto di dichiarare il vero ovvero di aver rilasciato la quietanza a seguito di violenza. In ipotesi invece di quietanza rilasciata ad un terzo, il creditore potrà dimostrare, con ogni mezzo di prova (anche testimoniale), la non veridicità della stessa anche al di fuori dei casi di errore di fatto e di violenza (nel caso esaminato dalle SS.UU. la dichiarazione era stata resa al terzo-conservatore del PRA ai sensi dell’art. 13 del RD n. 1814/1927). Occorre dunque prestare la massima cautela nel rendere quietanza al debitore, rimanendo il quietanzante vincolato a tale dichiarazione, anche se non veritiera, in applicazione del principio di autoresponsabilità, contemplato nell’art.1227 c.c., secondo cui ognuno deve subire gli effetti pregiudizievoli derivanti da proprie condotte poste in essere in assenza della necessaria diligenza. Avv. Rosanna Bisegna


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