Il 15 giugno 2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la direttiva UE 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.
Obiettivo della direttiva è quello di creare un quadro giuridico uniforme in tutta l’Unione Europea che metta le imprese in condizione di proteggere l’accesso e lo sfruttamento di conoscenze preziose e riservate. Allo stato, infatti, sono pochi gli Stati membri dotati di specifiche leggi sull’appropriazione illecita di segreti commerciali; in molti Paesi, si ricorre alla concorrenza sleale in genere o alla disciplina della responsabilità extracontrattuale. Il fatto che non vi sia omogeneità nella protezione giuridica dei segreti commerciali nei vari Stati membri non è da sottovalutare perché comporta un forte indebolimento dell’effetto deterrente delle norme nazionali, scoraggia le imprese dall’intraprendere attività economiche transfrontaliere e favorisce l’attività dei concorrenti sleali.
Tra l’altro, secondo quanto riportato nei lavori della Commissione, un’impresa su cinque subisce il furto di segreti commerciali e il 25% delle imprese ha subito almeno un furto di informazioni nel 2013 (rispetto al 18% nel 2012). Si tratta di un fenomeno in crescita, sicché è effettivamente necessario intervenire a livello comunitario e ravvicinare le legislazioni degli Stati membri al riguardo.
Pertanto, è stata stabilita, anzitutto, una definizione omogenea di segreti commerciali che, secondo quanto precisato nella direttiva, sarebbero costituiti da tutte quelle informazioni che sono segrete, hanno valore commerciale proprio poiché segrete, e sono state sottoposte a misure per mantenerle tali.
La direttiva stabilisce, inoltre, che l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione di un segreto commerciale in assenza del consenso da parte del detentore del segreto commerciale sono illeciti ed è illecito anche l’uso di un segreto commerciale da parte di un terzo non direttamente coinvolto nell’acquisizione, nell’utilizzo o nella divulgazione illeciti originari, quando il terzo è a conoscenza dell’atto illecito originario, o avrebbe dovuto esserlo, o ne è stato informato.
Nel testo della direttiva è previsto pure che le vittime dell’utilizzo illecito dei segreti commerciali possano ricorrere in Tribunale per difendere i propri diritti e chiedere un risarcimento dei danni subiti; è previsto infine che vi siano delle norme per proteggere le informazioni confidenziali durante il procedimento legale.
Questi sono alcuni punti della direttiva alla quale dovranno uniformarsi tutti gli Stati membri, che sono chiamati in sostanza ad assicurare un’efficace protezione a tutte quelle informazioni che, pur non essendo tutelabili tramite brevetto, modello, marchio o diritto d’autore, sono indubbiamente fondamentali per la vita di qualsiasi impresa; si pensi, tra le altre, alle informazioni utili ad aumentare la produttività, ridurre i costi e rendere l’impresa più competitiva, inclusi ad esempio i nuovi procedimenti di produzione, o i dati su fornitori e clienti.
Si tratta dunque di un intervento legislativo accolto, in generale, con grande favore. V’è da segnalare, tuttavia, l’obiezione di chi teme che la nuova direttiva possa limitare la libertà di stampa e in particolare le inchieste giornalistiche e la tutela delle loro fonti. Ma c’é davvero il rischio che i giornalisti – pur di non essere citati in giudizio – eviteranno di rilevare ciò che le aziende secretano e che, per esempio, non emergeranno più scandali come quello finanziario Luxleaks? Staremo a vedere.
Avv. Luciana Porcelli
categoria:Concorrenze sleale, know-how e segreto industrialeNews