Con ordinanza del 5 ottobre 2023, nella causa C- 761/2022, la Corte di Giustizia è tornata ad occuparsi di pubblicità e informazioni obbligatorie, questa volta nel settore dei forni e delle cappe di aspirazione elettriche. Oggetto della domanda pregiudiziale, la cui risposta è stata ritenuta sufficientemente evidente dalla Corte per poter essere emessa in forma di ordinanza, è l’interpretazione dell’art. 6 Reg. (UE) 2017/1369, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica.
Il Regolamento (come il precedente Reg. 2010/30/UE) prevede un sistema di etichettatura per i prodotti elettrici, a seconda del consumo di energia elettrica. L’art. 6 prevede che la pubblicità di questi prodotti faccia riferimento alla classe energetica, secondo le modalità indicate in appositi regolamenti delegati della Commissione Europea, a seconda delle tipologie di prodotti.
La Commissione ha già adottato diversi regolamenti per varie categorie di prodotti, come le lampadine o i frigoriferi, mentre per altri prodotti non sono ancora stati adottati. Tra questi rientrano i forni elettrici e le cappe aspiranti per le cucina.
Ed è stato proprio questo – apparente – vuoto normativo a dare origine alla questione su cui si è pronunciata la Corte.
Un rivenditore tedesco di arredamenti aveva diffuso all’inizio del 2022 alcune pubblicità che mostravano una cucina, completa di forno e cappa di aspirazione, senza però alcun riferimento all’etichettatura energetica di questi. Le pubblicità venivano contestate da un’associazione di categoria, che lamentava la violazione appunto dell’art. 6 Reg. (UE) 2017/1369. A propria difesa la società invocava la mancata emanazione di un apposito Regolamento delegato, che concretizzasse il suddetto obbligo informativo. Il giudice tedesco cui era stato sottoposto il caso rinviava la questione alla Corte di Giustizia.
La Corte, adottando la procedura semplificata di cui all’art. 99 del Regolamento di procedura, ha disatteso l’interpretazione della società, affermando che l’obbligo informativo non è contenuto nel (non ancora adottato) Regolamento delegato, bensì nello stesso art. 6 Reg. (UE) 2017/1369, che pertanto è fonte di obbligazioni per i rivenditori di questi prodotti, anche senza Regolamento delegato. Finché non verrà emanato il regolamento, che indicherà nel dettaglio le modalità di indicazione, il rivenditore ha un certo margine di libertà su come indicare la classe energetica in pubblicità, per quanto con alcuni limiti. Per quanto possibile, infatti, l’inserzionista dovrà utilizzare gli stessi elementi visuali (colori, caratteri, dimensioni, posizione) dell’etichetta; le informazioni dovranno essere poi visibili e leggibili, avendo riguardo alla tipologia e alle caratteristiche del mezzo pubblicitario impiegato.
Avv. Chiara Pappalardo
categoria:Pubblicità e comunicazione d’impresa