Una rapida analisi delle più recenti pronunce dalla Sezione Specializzata di Milano evidenzia che la stessa si sta sempre più convintamente orientando per l’adozione del margine operativo lordo (cd. MOL) quale criterio di quantificazione dei danni da contraffazione. Le novità che emergono da tale recente trend giurisprudenziale sono due. La prima è che detto criterio di quantificazione viene utilizzato, indifferentemente, sia nell’ipotesi in cui il danno viene liquidato (ex art. 125.3 CPI) in base al criterio della cd. retroversione degli utili del contraffattore (calcolandolo, quindi, sul fatturato di quest’ultimo), sia nell’ipotesi di liquidazione del lucro cessante del titolare della privativa violata, sia – infine – per la determinazione del danno complessivamente da questi subito (calcolando quindi sul decremento di fatturato-utili del titolare della privativa), attribuendo natura meramente residuale al criterio, previsto dall’art. 125.2 CPI, di liquidazione del danno in base ad una (presunta o provata) royalty di mercato calcolata sul fatturato del contraffattore. La seconda, forse ancor più rilevante, è costituita dalla definizione del MOL adottata dal Tribunale; essa, infatti, non corrisponde a quella tradizionalmente utilizzata dagli analisti finanziari quale indicatore di redditività aziendale basato sulla gestione caratteristica. Come emerge dalla lettura di una recentissima sentenza (pubb. il 29.10.2014), il Tribunale di Milano, in aderenza all’analisi condotta dal CTU, afferma che il MOL va calcolato ‘in relazione ai soli costi e ricavi incrementali relativi al prodotto in contraffazione e cioè non considerando quei costi comuni ad altre produzioni (in prevalenza costi fissi) che l’azienda avrebbe sostenuto comunque’. Il MOL incrementale è quindi il risultato algebrico della somma dei ricavi, dedotti i soli costi incrementali relativi alla specifica produzione (o commercializzazione) dei beni in contraffazione, ovverosia al netto di tutti i costi di struttura, finanziari, personale (compreso accantonamento per TFR) e servizi non specificamente imputabili alla produzione o commercializzazione del prodotto contraffatto (inclusi ovviamente gli oneri tributari). Ciò conduce a risarcimenti nettamente superiori a quelli che si otterrebbero in applicazione del MOL (non incrementale o dell’EBITDA). Nella pronuncia testé menzionata il MOL incrementale delle due convenute in contraffazione è stato determinato, infatti, rispettivamente, nel 27,72% e 30,84% del fatturato conseguito dalla vendita dei prodotti contraffatti e liquidazione del danno che ha sfiorato i 7 milioni di euro. Avv. Filippo Canu
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