FTCC | Studio Legale Associato

FTCC

News

Anche le creazioni pubblicitarie possono essere tutelate come opere del diritto d’autore, purché dotate di carattere creativo, requisito richiesto dall’art.1 della L. 633/1941 (Legge Autore) per ogni opera dell’ingegno. La creatività necessaria per la tutela si identifica con la manifestazione, nell’opera, della personalità dell’autore: è quindi sufficiente anche un atto creativo modesto. Inoltre la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla sua manifestazione esteriore (la stessa idea, infatti, può essere alla base di opere diverse, realizzate da autori diversi, e tutte proteggibili).

Questi principi, peraltro pacifici, sono alla base di una recente sentenza con cui il Tribunale di Bari, il 5 settembre 2023, ha dichiarato costituire opere protette dal diritto autorale alcuni slogan creati da un’agenzia pubblicitaria.

L’agenzia era stata contattata da un’azienda operante nel settore della fornitura di energia elettrica e gas per la realizzazione, fra il resto, di una campagna pubblicitaria da diffondere su vari mezzi.

Dopo la presentazione della creatività realizzata dall’agenzia all’azienda committente, quest’ultima comunicava di non voler utilizzare le ideazioni proposte. E tuttavia, dopo circa un anno, l’agenzia rinveniva sulla pagina Facebook dell’azienda e su cartelloni stradali alcune delle proposte creative da essa realizzate e presentate, in particolare gli slogan seguenti: “quando tutti gli altri arrivano dopo un driin driin, NOI siamo lì dopo un dlin dlon”, “quando per tutti c’è una voce guida, NOI abbiamo Guido”, “quando tutti ti dicono attenda in linea, NOI ti diciamo mò vengo”, “quando per tutti sei una voce, per NOI sei un volto”.

Il Tribunale ha ritenuto che in questi slogan fosse rinvenibile una creatività, seppur minima, ma sufficiente alla loro tutela come opere del diritto d’autore. Secondo la sentenza in commento, l’uso di onomatopeie (drin, drin), espressioni dialettali (mo’ vengo), giochi di parole (voce guida contrapposta a Guido), espressioni che sottolineano in modo originale l’attenzione al cliente ( quando per tutti sei una voce, per NOI sei un volto), esprimevano in modo creativo un’idea che pur era già stata utilizzata nello stesso settore da altri – e cioè la vicinanza al cliente e la differenza da altri operatori – ma in modo formalmente diverso. Inoltre, e correttamente, il Tribunale respingeva l’eccezione sollevata dall’azienda committente, la quale sosteneva che l’idea alla base degli slogan realizzati dall’agenzia (presenza sul territorio, rapporto diretto con il cliente) era propria, ed era già stata utilizzata dalla stessa azienda in campagne precedenti. Tale utilizzo anteriore era effettivamente stato provato dall’azienda, ma con forme e modalità differenti. Conseguentemente, sulla base del principio che non è l’idea in sé ad essere proteggibile, ma la sua realizzazione formale, il Tribunale – accertato che gli slogan dell’Agenzia costituivano una esteriorizzazione personale ed originale dell’idea comune – ne dichiarava la proteggibilità come opere del diritto d’autore.

Anche le creazioni pubblicitarie possono essere tutelate come opere del diritto d’autore, purchè dotate di carattere creativo, requisito richiesto dall’art.1 della L. 633/1941 (Legge Autore) per ogni opera dell’ingegno. La creatività necessaria per la tutela si identifica con la manifestazione, nell’opera, della personalità dell’autore.

Con una recente sentenza con cui il Tribunale di Bari, il 5 settembre 2023, ha dichiarato costituire opere protette dal diritto autorale alcuni slogan creati da un’agenzia pubblicitaria ritenendo che in questi slogan fosse rinvenibile una creatività sufficiente alla loro tutela come opere del diritto d’autore.

Pierluigi Cottafavi


categoria:Diritto d’autore