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“You are, we car”

catturaCon sentenza n. 13171 del 24 giugno 2016 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che la previsione di cui all’art. 110 L. 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore), secondo cui la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica di un’opera dell’ingegno deve essere provata per iscritto, si applica esclusivamente ai contratti con cui si trasferisce la titolarità di tali diritti di sfruttamento (si pensi, ad esempio, ai contratti di cessione o licenza) e che dunque determinano un acquisto a titolo derivativo.

La citata disposizione normativa non si applica invece ai contratti di prestazione d’opera intellettuale ─ a forma libera ─ aventi ad oggetto la realizzazione di un’opera dell’ingegno (nella specie, uno slogan da utilizzare per il lancio della nuova FIAT 500). I diritti di sfruttamento economico dell’opera realizzata in esecuzione di tale contratto vengono infatti acquisiti in via originaria al patrimonio del committente, senza che si verifichi nessun trasferimento.

Avv. Carlo Polizzi


categoria:NewsPubblicità e comunicazione d’impresa